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STATUTO

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STATUTO

Denominazione - Scopo - Sede - Durata

Art. 1) E’ costituita una Associazione a sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile denominata:

“Associazione Coordinamento Eco Rete – Rete EcoLogica”. L’Associazione è il sodalizio tra differenti Comitati e Associazioni, i quali mantengono la propria piena autonomia e rappresentanza giuridica e legale. L’Associazione è nata dal Coordinamento di queste realtà territoriali della Lombardia, che in seguito potrà federarsi con altri Coordinamenti e/o Associazioni ed espandere la propria presenza e attività anche oltre i confini della Lombardia.

 

Art. 2) L’Associazione ha per scopo la difesa dell’ambiente, della salute pubblica e di tutti i viventi, dai danni che l’uomo sta provocando all’ecosistema e di conseguenza a se stesso.

L’Associazione per i propri scopi istituzionali attiva:

- la promozione di campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei rappresentanti istituzionali (anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici e materiale informativo) al fine di ottenere atti legislativi e concreti a difesa dell’ambiente, contro impianti (trattamento rifiuti, biogas e biometano, 5G, trattamento/spandimento fanghi in agricoltura etc.) speculativi;

- progetti ed interventi concreti per la tutela, la cura dell’ambiente in tutte le sue forme;

- servizi informativi che promuovano la coscienza ambientalista, salutista e biocentrica sia dei consumatori, indirizzandoli su scelte etiche ed ecologiche, sia dei produttori, sostenendo le produzioni che non comportino un prezzo di sofferenza per gli esseri viventi e per l’ambiente;

- iniziative di singoli o di gruppi per prevenire e contrastare l’aggressione alla natura ed ogni forma di sfruttamento e sopraffazione di esseri indifesi;

-         misure per prevenire o denunciare ogni forma di attentato all’ambiente naturale.

-         offre servizi di varia natura ai Comitati e alle Associazioni promotrici e aderenti, quali sostegno legale, informativo, giornalistico, organizzativo, tecnico

Art. 3) E’ escluso dalle finalità dell’Associazione qualsiasi scopo di lucro sia diretto che indiretto.

 

Art. 4) L’Associazione ha sede in Milano, Via Dogana a. 2 e può aprire delegazioni anche in altre città.

 

Art. 5) L’Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 6) Nello svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi dell’azione dei soci e di altri sostenitori, (persone, enti pubblici e privati), che in modo volontario e senza divenire soci, offriranno contributi, finanziamenti e/o collaborazione.

 

Soci

Categorie di soci

Art. 7) Sono soci fondatori le persone, in rappresentanza delle rispettive Associazioni e Comitati, che hanno partecipato alla costituzione; sono soci ordinari quelli che verranno ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda scritta, corredata dalle firme di almeno due soci presentatori. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei nuovi soci; in caso di mancato accoglimento, il Consiglio non è tenuto a motivarne la decisione.

I soci sono tenuti al versamento di una quota annua non inferiore all’importo determinato dal Consiglio per ciascuna categoria ed hanno diritto a partecipare all’attività dell’Associazione e di riceverne le eventuali pubblicazioni.

I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità, o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole alla Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

É escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

I Soci discutono, decidono e programmano le attività e le battaglie prioritarie dell’Associazione.

 

Patrimonio

Mezzi economici

Art. 8) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)       dalla eventuale dotazione iniziale di fondi o di titoli pubblici;

b)       da liberalità e contributi destinati a patrimonio con delibera del Consiglio.

 

Art. 9) L’Associazione trae i mezzi per conseguire il proprio scopo:

a)       dalle quote dei soci;

b)       dai contributi dei sostenitori e dagli atti di liberalità non destinati al patrimonio;

e)       da ogni liberalità, lascito, donazione e contributo sia privato che pubblico non destinato a patrimonio;

c)       dal reddito del proprio patrimonio.

 

Organi

Art. 10) Sono organi dell’Associazione:

a)       l’Assemblea dei soci;

b)       il Consiglio Direttivo;

e)       il Presidente;

d)       il Tesoriere (eventuale);

e)       il Segretario;

f)       il Comitato dei Garanti (eventuale).

Tutte le cariche sono gratuite.

Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà attribuire al Segretario una indennità annuale.

 

Assemblea

Art. 11) L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci in regola con le quote sociali.

 

Art. 12) Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure tramite avviso pubblicato sui periodici eventualmente editati dalla Associazione e diffusi almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

 

Art. 13) Sono di competenza dell’Assemblea:

a)       l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;

b)       l’approvazione del rendiconto;

e)       la nomina del Consiglio Direttivo;

d)       la nomina dell’eventuale Tesoriere;

e)       le altre delibere attinenti all’attività dell’Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio;

f)       le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione con l’eventuale nomina di un liquidatore.

 

Art. 14) Ogni Socio, quale che ne sia la categoria e purché in regola con le quote sociali, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta dal Legale rappresentante del Comitato o Associazione aderente.

-L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei Soci in regola con le quote sociali, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

 

Art. 15) Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno un terzo dei soci in regola con le quote sociali.

 

Consiglio Direttivo

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a dodici - nel numero determinato di volta in volta dall’Assemblea all’atto della nomina -, di cui due nominati dai soci fondatori, gli altri nominati dall’assemblea tra i soci ordinari.

Il        Consiglio dura in carica tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

Le riunioni sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima dell’adunanza (salvi i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il        Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il        Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e, se ritenuto opportuno, ed ove non vi abbia provveduto l’Assemblea,

il        Tesoriere, nonché un Segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.

Il        Consiglio nomina inoltre i membri del Comitato dei Garanti.

 

Art. 17) Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la determinazione dell’ammontare delle quote associative, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

 

Presidente

Art. 18) Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

 

Tesoriere

Art. 19) Il Tesoriere, se nominato, riferisce annualmente all’Assemblea sulla gestione economica dell’Associazione, e predispone per il Consiglio la bozza del rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.

 

Segretario

Art. 20) Il Segretario cura la esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria della Associazione. Esercita le funzioni del Tesoriere, qualora non sia stato nominato e le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

 

Comitato dei Garanti

Art. 21) Il Comitato dei garanti è costituito da personalità del mondo della cultura, della comunicazione e dello spettacolo che condividono le finalità dell’Associazione sia nei pensieri che negli atteggiamenti pubblici.

Il        Comitato è formato da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Direttivo in carica.

Compito del Comitato è contribuire alla determinazione degli indirizzi strategici dell’Associazione dando concreti apporti alla divulgazione degli obiettivi e del lavoro svolto dal1 ‘Associazione stessa.

Il        Comitato viene convocato dal Presidente dell’Associazione ogni volta che se ne presenti la necessità, mediante lettera, e-mail o PEC inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il        Comitato elegge al suo interno un Presidente, il quale può a suo giudizio convocare riunioni dei membri del Comitato con lo scopo di dibattere i temi istituzionali e fornire al Consiglio Direttivo proposte operative, nonché concordare tempi e modalità di divulgazione presso il pubblico.

 

Scioglimento

Art. 23) In caso di scioglimento dell’Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a cura del Consiglio uscente o del liquidatore per gli scopi dell’Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci.

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